CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Pignoramento


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Il Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 introduce importanti modifiche riguardanti i pignoramenti immobiliari. Le nuove disposizioni, che riguardano alcuni articoli del Codice di Procedura Civile, offrono maggiori opportunità a coloro che si trovano ad affrontare il problema del pignoramento immobiliare. In particolare, si focalizzano sull’utilizzo dello strumento della conversione del pignoramento. In questo articolo, analizzeremo le varie modifiche apportate all’articolo 4 del decreto.

Articolo 495 CPC: Conversione del Pignoramento

L’articolo 495 del Codice di Procedura Civile è stato oggetto di alcune modifiche. Questo articolo disciplina la conversione del pignoramento e afferma essenzialmente che è possibile risolvere l’esecuzione versando le somme dovute in diverse tranche. Prima dell’entrata in vigore del decreto in questione, era necessario versare il 20% dell’importo e successivamente rateizzare la parte restante in un massimo di 36 rate. Tuttavia, per i pignoramenti effettuati dopo il 14 dicembre 2018, è stato introdotto il beneficio di versare il 1/6 dell’importo e rateizzare il saldo in 48 mesi.

Questa modifica rappresenta un piccolo vantaggio per coloro che non hanno un’elevata esposizione debitoria. Tale formula potrebbe facilitare il pagamento dei debiti, ma non migliora significativamente la situazione per coloro che hanno un’importante esposizione debitoria. Ad esempio, se si ha un debito di 100.000 euro, è improbabile avere la possibilità di anticipare somme considerevoli e onorare le rate successive. Inoltre, l’articolo 495 CPC prevede un ulteriore cambiamento: il limite di ritardo nel pagamento di una rata, che precedentemente era fissato a 15 giorni, è stato esteso a 30 giorni.

Articolo 560 CPC: Crediti verso la Pubblica Amministrazione

L’articolo 560 del Codice di Procedura Civile è stato modificato per offrire una nuova opportunità a coloro che hanno crediti nei confronti della pubblica amministrazione per un importo pari o superiore all’esposizione debitoria. Queste persone possono liberare l’immobile assegnato o venduto tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dal decreto di trasferimento.

Articolo 569 CPC: Precisazione del Credito

L’articolo 569 del Codice di Procedura Civile ha subito un’aggiunta riguardante la precisazione del credito. Il creditore procedente e gli eventuali creditori intervenuti devono presentare un atto, da notificare anche al debitore, entro trenta giorni dalla fissazione dell’udienza. Questo atto deve indicare l’ammontare del residuo di credito oggetto del procedimento, comprensivo degli interessi maturati, dei criteri di calcolo degli interessi in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. Se questo adempimento non viene rispettato, saranno prese in considerazione solo le somme menzionate nell’atto di precetto, comprensive degli interessi legali e delle spese successive.

Conclusioni

Tutte le disposizioni sopracitate riguardano i procedimenti esecutivi avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto. Le modifiche apportate rappresentano un passo importante per coloro che si trovano ad affrontare il problema dei pignoramenti immobiliari, offrendo maggiori opzioni per la gestione dei debiti e la liberazione degli immobili assegnati o venduti.

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